Beh, lo so che molti di voi si meraviglieranno, ma l’atto della bestemmia è previsto quale reato, in base a quanto disposto dall’art. 724 del Codice Penale. Il suddetto art. stabilisce che: «Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a seicentomila».
Questa rappresenta la versione attualmente in vigore dell’art. 724; l’ultima modifica è stata apportata mediante il Decreto Legislativo n. 507 del 30 gennaio 1999, il quale ha depenalizzato il reato a illecito amministrativo.
Pensate a quanti milioni di euro potrebbe fare lo Stato italiano se applicasse efficacemente questo articolo…non immagino poi qui in Veneto cosa potrebbe succedere, visto che più che come un insulto verso la divinità, la bestemmia rappresenta un vero e proprio intercalare…